Art. 1. L’associazione sportiva dilettantistica denominata CSI NUOTO PRATO con sede in Prato via Mozza sul Gorone, 11, costituita il 1 Dicembre 1994 è retta dal seguente statuto. La denominazione ufficiale, può essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo.
Art. 2. L’associazione sportiva dilettantistica è una libera associazione a carattere volontario, senza alcuna finalità di lucro, motivata dalla decisione dei soci di vivere insieme l'esperienza dello sport e del tempo libero come momento di educazione, di maturazione umana e di impegno sociale; aderisce al C.S.I., Centro Sportivo Italiano, riconosciuto con D.M. 3 dicembre 1979, n. 10.28419/12000.A., di cui riconosce e condivide le finalità, i progetti e i programmi operativi. L’associazione accetta di conformarsi alle norme e direttive del CONI, CIO, delle federazioni Sportive, degli Enti di promozione sportiva riconosciuti che la stessa è libera di aderire.
Art. 3. L’associazione sportiva dilettantistica, nella sua attività, tiene adeguatamente presenti le diverse esigenze di maturazione personale delle sue componenti maschili e femminili, non perdendo di vista la necessità che uomini e donne, mettendosi in reciproca integrazione educativa secondo la propria originalità, assumano insieme la responsabilità della vita associativa e partecipino ad un unico impegno sociale.
Art. 4. Sono compiti ordinari della associazione sportiva dilettantistica l'azione per una crescita fisica e culturale dei soci e dei cittadini, la proposta e l'organizzazione di attività sportive, culturali e ricreative aperte a tutti, l'impegno affinché nell'area sociale in cui opera vengano istituiti servizi stabili per una corretta pratica e gestione delle attività e degli impianti sportivi e di tempo libero. Ha anche lo scopo di praticare e propagandare la disciplina del nuoto, attraverso la didattica del nuoto, e, a tal fine, può partecipare a gare, tornei, campionati; indire manifestazioni e gare; istituire corsi interni di formazione e di addestramento; realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica dello sport tra i giovani, i lavoratori, le famiglie e così contribuire alla loro formazione psicofisica, sociale e culturale. A tal fine l’associazione potrà inoltre svolgere l’attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica del nuoto. L’associazione potrà estendere il proprio scopo sociale ad altre discipline sportive.
Art. 5. L’Associazione non ha scopi di lucro; gli eventuali proventi della attività associativa devono essere reinvestiti in attività sportive. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge. L’associazione, inoltre, garantirà la democraticità della struttura, l’elettività e gratuità delle cariche e delle prestazioni fornite dagli associati. L’attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie e gratuite degli aderenti all’associazione; nel caso la complessità, l’entità nonché la specificità dell’attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.
Art. 6. I soci danno il loro contributo associativo, culturale ed economico alla vita della Società Sportiva. La Società Sportiva concede la qualifica di socio a tutti coloro che partecipano alla vita associativa, ne accettano lo Statuto, recano con continuità il loro contributo. I soci rinnovano ogni anno la loro iscrizione, senza alcun vincolo. La qualifica di socio si perde per dimissioni o per decisione motivata dell'Assemblea dei Soci. La revoca della qualifica di socio può essere stabilita dall'Assemblea per i seguenti motivi: a) quando non si ottemperi alle disposizioni del seguente Statuto o alle deliberazioni dell'Assemblea dei soci; b) quando ci si renda morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo; c) quando in qualunque modo si arrechino danni morali e materiali alla Società stessa. Contro il provvedimento della revoca della qualifica di socio è ammesso il ricorso al Consiglio provinciale del C.S.I., ed in ultima istanza al Collegio dei Probiviri. I ricorsi devono essere presentati entro 30 giorni dalla comunicazione ufficiale che deve essere data dal Presidente della Società Sportiva, e ad essa si deve dare risposta entro 30 giorni da parte del Consiglio provinciale ed entro 60 giorni da parte del collegio dei Probiviri; tali termini decorrono dalla data di ricevimento dei ricorsi.
Art. 7. La vita della Società Sportiva è regolata dall'Assemblea dei soci. A questa compete, in particolare, la responsabilità delle seguenti decisioni relative: - - alla richiesta di adesione o affiliazione al C.S.I. e - il suo rinnovo annuale; - - alla elezione del consiglio direttivo; - - alla programmazione delle attività; - - alla valutazione dei risultati di ciascuna attività; - - alla approvazione annuale del rendiconto economico e finanziario sia consuntivo che preventivo. Art. 8. All’inizio di ogni anno sociale il Consiglio Direttivo, composto da 7 membri, determina il programma di attività da svolgere, il C.D. rimane in carica DUE anni stabilendo, secondo le proprie esigenze e possibilità, la qualità e il numero degli incarichi sociali. Nel suo interno nominano il presidente, il vicepresidente, il segretario, l’amministratore, un responsabile tecnico e gli altri responsabili delle attività stabilite. E’ fatto divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima disciplina.
Art. 9. La direzione dell’attività sociale è condotta dal C.D.,nel rispetto dei principi e delle regole dettate dal presente Statuto e dalle norme ad esso collegate. I responsabili durante le manifestazioni, dell’attività sociale posta in essere sono:il Presidente, quale legale rappresentante dell’associazione, ed il Direttore Tecnico, quale referente di ogni singolo socio in relazione all’attività sociale stessa.
Art. 10. L'Assemblea dei soci è convocata per iscritto dal Presidente, o su richiesta di un terzo dei soci. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti la metà più uno dei soci aventi diritto a voto; in seconda convocazione, dopo un'ora dalla prima, qualunque sia il numero dei soci presenti. Ogni partecipante all’assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. Non sono ammessi voti plurimi. L’associato può farsi rappresentare nell’assemblea da altro associato purché munito di delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più di una delega. Hanno diritto di voto e sono eleggibili tutti i soci maggiorenni. Le decisioni sono prese ordinariamente a maggioranza dei soci presenti aventi diritto di voto. Art. . Il consiglio direttivo redige i bilanci dell’associazione, da sottoporre all’approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’Associazione. Il bilancio consuntivo deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell’Assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.
Art. 11. In caso di estinzione dell’associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, secondo la delibera dell’assemblea che decide lo scioglimento, ad altra associazione con finalità analoga ovvero a soli fini sportivi; in mancanza, vengono devoluti ad una società sportiva senza scopo di lucro della medesima provincia designata dal Comitato Provinciale del Centro Sportivo Italiano.
Art. 12. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme degli artt. 36 e ss. del Codice Civile, lo statuto ed il regolamento organico del C.S.I..
Art. 13. Il presente Statuto e le sue eventuali modificazioni saranno comunicate al Centro Sportivo Italiano ai sensi degli art. 33 del D.P.R. n° 157 del 28 marzo 1986.
Art. 14. Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell’associazione nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso. Il presente Statuto è stato approvato dall’associazione nella riunione del 1 Giugno 1998
